Attività

Clausole valutative: L.R. 20 marzo 2000, n. 35 - Toscana

Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese

Art. 7 bis - Relazione della Giunta regionale

(Articolo prima inserito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22 , art.13. Poi articolo sostituito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38 , art. 23. Infine articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 24.)

1. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull’attuazione e sui risultati prodotti dalle disposizioni di legge, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alle commissioni consiliari competenti per materia, una relazione in cui sono evidenziati l’ammontare degli stanziamenti per i fondi unici per le imprese di cui all’articolo 5 undecies e gli elementi informativi di carattere quantitativo e qualitativo, distinti dal punto di vista territoriale, settoriale e della dimensione dell’impresa, nonché della tipologia dell’intervento regionale relativi a:
a) le richieste di finanziamento presentate ed i finanziamenti assegnati ed erogati;
b) il volume e la tipologia degli investimenti attivati;
c) i casi di rinuncia, sospensione e revoca del finanziamento;
d) le somme stanziate per l’attuazione dell’articolo 5 quindecies in materia di agevolazioni fiscali e la loro utilizzazione.
2. La relazione contiene altresì, fino alla definitiva messa a regime di tali interventi, gli elementi informativi sullo stato di attuazione degli strumenti di semplificazione a favore delle imprese di cui all’articolo 5 sexies e le eventuali criticità emerse.
3. Le commissioni consiliari competenti per materia sulla base della relazione e delle risultanze degli studi dell’osservatorio regionale sulle imprese e delle valutazioni di impatto della regolamentazione, possono indicare alla Giunta regionale ulteriori esigenze informative in tema di semplificazione burocratica e amministrativa a favore delle imprese. Tale documento è trasmesso al comitato tecnico di indirizzo dell’osservatorio regionale sulle imprese al fine della definizione delle attività per l’anno successivo.
4. A conclusione di ciascun ciclo quinquennale di programmazione, la Giunta regionale integra la relazione periodica con una analisi dei risultati ottenuti dalle imprese beneficiarie.