Attività
Clausole valutative: L.R. 20 marzo 2000, n. 35 - Toscana
Art. 7 bis - Relazione della Giunta regionale
(Articolo prima inserito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22 , art.13. Poi articolo sostituito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38 , art. 23. Infine articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 24.)
1. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull’attuazione e sui risultati prodotti dalle disposizioni di legge, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alle commissioni consiliari competenti per materia, una relazione in cui sono evidenziati l’ammontare degli stanziamenti per i fondi unici per le imprese di cui all’articolo 5 undecies e gli elementi informativi di carattere quantitativo e qualitativo, distinti dal punto di vista territoriale, settoriale e della dimensione dell’impresa, nonché della tipologia dell’intervento regionale relativi a:
a) le richieste di finanziamento presentate ed i finanziamenti assegnati ed erogati;
b) il volume e la tipologia degli investimenti attivati;
c) i casi di rinuncia, sospensione e revoca del finanziamento;
d) le somme stanziate per l’attuazione dell’articolo 5 quindecies in materia di agevolazioni fiscali e la loro utilizzazione.
2. La relazione contiene altresì, fino alla definitiva messa a regime di tali interventi, gli elementi informativi sullo stato di attuazione degli strumenti di semplificazione a favore delle imprese di cui all’articolo 5 sexies e le eventuali criticità emerse.
3. Le commissioni consiliari competenti per materia sulla base della relazione e delle risultanze degli studi dell’osservatorio regionale sulle imprese e delle valutazioni di impatto della regolamentazione, possono indicare alla Giunta regionale ulteriori esigenze informative in tema di semplificazione burocratica e amministrativa a favore delle imprese. Tale documento è trasmesso al comitato tecnico di indirizzo dell’osservatorio regionale sulle imprese al fine della definizione delle attività per l’anno successivo.
4. A conclusione di ciascun ciclo quinquennale di programmazione, la Giunta regionale integra la relazione periodica con una analisi dei risultati ottenuti dalle imprese beneficiarie.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno