Attività

Clausole valutative: L.R. 8 agosto 2001, n. 24 - Emilia-Romagna - MODIFICATA da l.r. 13 dicembre 2013, n. 24

Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo (testo di legge originario)

Art. 55 - Monitoraggio e valutazione di impatto:

  1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta annualmente una relazione al consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
    1. stato di attuazione della legge;
    2. quantificazione e analisi dei costi sostenuti per l'attuazione degli interventi previsti;
    3. analisi dei tempi necessari all'attuazione degli interventi, eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dalla presente legge;
    4. monitoraggio del patrimonio erp.
  2. La giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione della legge e un'analisi degli effetti degli interventi, avvalendosi delle attività dell'osservatorio regionale del sistema abitativo e dell'anagrafe dell'intervento pubblico. Le analisi possono essere altresì affidate a istituti di ricerca o società di consulenza aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attività di valutazione. I risultati delle analisi sono presentati al consiglio regionale.
  3. L'analisi di processo è conclusa entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve informare il consiglio anche sui seguenti aspetti:
    1. opinioni dei soggetti coinvolti sull'utilità degli interventi previsti;
    2. opinioni e analisi di osservatori qualificati sull'utilità della legge e sulle eventuali opportunità di miglioramento.
  4. L'analisi di impatto è avviata a conclusione dell'analisi di processo ed è conclusa entro i successivi tre anni. L'analisi di impatto si concentra sui seguenti aspetti:
    1. variazioni quantitative e qualitative del patrimonio di erp;
    2. grado di efficienza ed efficacia della gestione erp;
    3. grado di copertura delle domande di accesso agli alloggi erp e al mercato delle locazioni e delle abitazioni.
  5. La competente commissione consiliare può, nel corso delle attività per le analisi di processo e di impatto, chiedere informazioni alla giunta regionale, convocando a tal fine i rappresentanti delle strutture, società e istituti eventualmente incaricati delle analisi.

Questa clausola è stata successivamente modificata. Per leggere il testo di legge integrato con le modifiche successive cliccare qui.