Attività

Clausole valutative: L.P. 12 marzo 2002, n. 4 - Provincia Autonoma di Trento - MODIFICATA da L.P. 28 marzo 2013, n. 5

Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Art. 11ter
Informazioni sull’attuazione della legge
1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:
a) iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi socio-educativi per la prima infanzia;
b) entità della domanda e dell'offerta di servizi, distinte per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento della data di entrata in vigore della legge e al momento della presentazione delle relazioni;
c) individuazione dei bacini d'utenza e degli standard minimi dei servizi;
d) ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla domanda e all'offerta di servizi;
e) modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e politiche tariffarie;
f) attività intraprese per formare e aggiornare il personale educativo dei servizi appartenenti al sistema;
g) controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere servizi socio-educativi per la prima infanzia;
h) controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi;
i) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.