Attività
Clausole valutative: L.R. 14 maggio 2002, n. 8 - Emilia-Romagna - ABROGATA
Interventi a sostegno e sviluppo dell'aeroportualità di interesse regionale
Art. 6 - Clausola valutativa:
- A partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta annualmente una relazione al consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
- ammontare dei finanziamenti, soggetti finanziati, tipologia degli interventi e delle attività finanziate;
- analisi dei costi sostenuti e dei tempi per svolgere le procedure necessarie all'attuazione degli interventi;
- numero di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 4, spesa sostenuta per l'attuazione delle convenzioni stesse, numero e caratteristiche degli interventi di protezione civile a cui hanno partecipato gli aero club e le altre associazioni similari.
- La giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione della legge e un'analisi degli effetti dei finanziamenti concessi anche avvalendosi di enti o società di ricerca aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attività di valutazione. Le predette analisi sono concluse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e presentate al consiglio regionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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