Attività

Clausole valutative: L.R. 14 maggio 2002, n. 8 - Emilia-Romagna - ABROGATA

Interventi a sostegno e sviluppo dell'aeroportualità di interesse regionale

Art. 6 - Clausola valutativa:

  1. A partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta annualmente una relazione al consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
    1. ammontare dei finanziamenti, soggetti finanziati, tipologia degli interventi e delle attività finanziate;
    2. analisi dei costi sostenuti e dei tempi per svolgere le procedure necessarie all'attuazione degli interventi;
    3. numero di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 4, spesa sostenuta per l'attuazione delle convenzioni stesse, numero e caratteristiche degli interventi di protezione civile a cui hanno partecipato gli aero club e le altre associazioni similari.
  2. La giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione della legge e un'analisi degli effetti dei finanziamenti concessi anche avvalendosi di enti o società di ricerca aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attività di valutazione. Le predette analisi sono concluse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e presentate al consiglio regionale.