Attività

Clausole valutative: L.P. 11 giugno 2002, n. 8 - Provincia Autonoma di Trento - MODIFICATA da L.P. 17 giugno 2010, n. 14

Legge provinciale sulla promozione turistica

art. 14 bis
Clausola valutativa
1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sui seguenti aspetti:
a) come si è evoluto il mercato turistico in Trentino e quali sono le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica provinciale;
b) come e in che misura l'attività della società prevista dall'articolo 6 ha favorito la promozione dell'attività turistica e del territorio del Trentino, in particolare nei mercati internazionali;
c) qual è l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per soggetto beneficiario in relazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 9, comma 8, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate;
d) quali sono le risorse stanziate ed erogate per i contributi previsti dagli articoli 12 sexies, 13 e 13 bis, evidenziando i principali risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate;
e) quali sono i principali risultati derivanti dall'organizzazione e dalla vendita di servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'articolo 14.