Attività
Clausole valutative: L.R. 23 giugno 2003, n. 30 - Toscana
Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana. Ecologia
Art. 30 - Monitoraggio e valutazione:
Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:
a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1;
b) dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 23 svolta dagli enti competenti;
c) dati relativi alle sospensioni e alle revoche dell'autorizzazione disposte ai sensi dell'art. 25;
d) i dati dell'archivio regionale, delle aziende agrituristiche di cui all'art. 28, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente e con particolare evidenziazione di quelli relativi alle zone di cui all'art. 26.
In seguito all'approvazione di questa clausola valutativa sono state elaborate alcune Note informative.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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