Attività

Clausole valutative: L.R. 2 luglio 2003, n. 14 - Piemonte

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale).

Art. 5 bis. Clausola valutativa
La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente per materia,
sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione nella quale siano evidenziati l'ammontare dei
contributi erogati ai soggetti beneficiari suddivisi per tipologie di autovetture, la percentuale di
domande soddisfatte rispetto alle richieste nonche' valutazioni, suffragate da elementi statistici,
della riduzione di inquinamento atmosferico ed acustico ottenuta rispetto all'anno precedente in
relazione al rinnovo del materiale rotabile..