Attività

Clausole valutative: L.R. 5 agosto 2003, n. 45 - Toscana

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione:

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente, comprendente tra l'altro:

a) l'elenco delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità istituite a seguito della presente legge, nonchè la composizione dei relativi comitati;
b) l'elenco delle strade del vino già istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1996, n. 69 (Disciplina delle strade del vino in Toscana) che abbiano provveduto alla integrazione con i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità;
c) l'elenco delle strade del vino che abbiano provveduto, a seguito dell'integrazione con gli altri prodotti, alla modifica della propria denominazione e all'individuazione di itinerari aggiuntivi, con l'indicazione delle nuova denominazione e degli itinerari aggiunti.

In seguito all'applicazione di una clausola valutativa, è stata elaborata una Nota informativa.