Attività

Clausole valutative: L.R. 19 luglio 2004, n. 18 - Piemonte

Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)

Art. 13 Clausola valutativa
1 . Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva
cadenza triennale, la giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale
una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione delle strategie
adottate in materia di lotta al randagismo.
2 . La relazione di cui al comma 1, fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti:
a) numero residuale dei cani identificati con la procedura del
tatuaggio cutaneo;
b) numero dei cani identificati con la procedura del microchip;
c) strumenti informativi predisposti dagli enti locali in ordine alle
metodologie di anagrafe canina;
d) periodicità media degli interventi di identificazione eseguiti presso
ciascuna A.S.L.;
e) interventi di identificazione eseguiti da veterinari liberi
professionisti;
f) istituzione ed attività dell'osservatorio regionale sui cani
potenzialmente pericolosi;
g) gestione, da parte degli enti locali, del servizio di rinvenimento e
cattura dei cani smarriti;
h) natura ed entità delle sanzioni irrogate.