Attività

Clausole valutative: L.R. 3 agosto 2004, n. 43 - Toscana

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di Assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle Aziende pubbliche di servizi alla persona

Art. 34 Clausola valutativa
1 . Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzi l'entità dei procedimenti attivati di cui all'art. 2, commi 1 e 2 e l'eventuale contenzioso fra le IPAB ed i comuni.
2 . Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzi le trasformazioni e le estinzioni avvenute.