Attività

Clausole valutative: L.R. 28 ottobre 2004, n. 28 - Lombardia

Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città

Art. 8 Attività di monitoraggio e valutazione
1 . La giunta regionale rende conto al consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel promuovere nuove forme di coordinamento ed amministrazione dei tempi e degli orari delle città.
2 . A tal fine, ogni due anni, l'assessore con delega in materia presenta al Presidente del consiglio regionale una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) attraverso quali interventi le politiche temporali hanno trovato attuazione negli strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e delle province;
b) come si suddividono, in base alla tipologia prevista all'art. 6, i progetti presentati dai comuni e quali sono i progetti che hanno ottenuto il contributo regionale;
c) in che misura i comuni hanno adottato piani territoriali degli orari rispondenti ai criteri stabiliti all'art. 4, comma 2, e qual è stata la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, alla predisposizione dei piani;
d) in che misura le politiche temporali attuate dai comuni hanno migliorato l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale;
e) attraverso quali iniziative la Regione ha promosso le attività di informazione, ricerca, formazione specialistica e divulgazione delle buone prassi, previste all'art. 7.
3 . La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l'esame sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal presidente del consiglio regionale d'intesa con il presidente della commissione consiliare competente.

In applicazione della clausola valutativa è stato prodotto un primo Rapporto di ricerca e due note informative.