Attività
Clausole valutative: L.R. 16 novembre 2004, n. 64 - Toscana
Art. 14 - Monitoraggio e valutazione
1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, entro il primo semestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo, con informazioni documentate, delle attività svolte con particolare riferimento a:
a) iniziative assunte da soggetti pubblici e/o privati tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;
b) iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse assunte direttamente;
c) istituzione e funzionamento della Banca regionale del germoplasma, con particolare riguardo alle procedure individuate per la forma di gestione adottata, anche in collaborazione con soggetti diversi;
d) realizzazione della rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui all' articolo 7 ;
e) gestione dei repertori regionali di cui all' articolo 4 , con particolare riferimento allo sviluppo di standard per omogeneità e confrontabilità con analoghi strumenti nazionali ed internazionali;
f) sviluppo del rilancio produttivo e commercializzazione delle varietà da conservazione iscritte nel registro nazionale, con dati quantitativi sul numero di contrassegni richiesti e concessi alle aziende agricole produttrici di cui all' articolo 11.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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