Attività
Clausole valutative: L.R. 22 novembre 2004, n. 34 - Piemonte
Interventi per lo sviluppo delle attività produttive
Art. 14 - Clausola valutativa:
- La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo del sistema produttivo, dell'occupazione, in un contesto ecosostenibile.
- A tal fine la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione annuale nella quale, per ciascuno degli strumenti d'intervento attivati nell'anno precedente, fornisce le seguenti informazioni:
- le dotazioni finanziarie assegnate allo strumento e il loro tasso di utilizzo;
- le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione dello strumento d'intervento, i costi e i tempi di durata dei procedimenti;
- la tipologia ed il numero dei beneficiari e la tipologia e l'entità degli investimenti attivati;
- le criticità emerse nella realizzazione dell'intervento e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale adottati in risposta a tali criticità.
- Decorso un anno dalla scadenza del periodo di riferimento di ciascun programma pluriennale, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico regionale degli interventi attivati in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:
- il contributo dato dagli interventi al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2;
- l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione degli interventi, nel loro complesso e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;
- una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema produttivo e dell'occupazione.
- Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.
- Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sui fondi di cui all'art. 17, comma 3.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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