Attività
Clausole valutative: L.R. 3 gennaio 2005, n. 7 - Toscana
Gestione delle risorse idriche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Ecologia
Art. 23 Clausola valutativa
1 . A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge, la giunta regionale rende periodicamente conto al consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne.
2 . A tal fine la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione comprendente i seguenti elementi:
a) le finalità e gli stati di realizzazione dei progetti regionali e provinciali, finanziati annualmente dalla giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attuazione, con particolare riferimento alle iniziative a favore della fauna ittica e dell'ambiente;
b) il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilettantistica esistenti;
c) le forme di collaborazione e le convenzioni attivate dalle province con soggetti terzi, e in particolare con le associazioni di pescatori, così come previsto dall'art. 5, comma 3;
d) il numero e l'ammontare delle sanzioni comminate ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per localizzazione territoriale.
3 . Al termine di ciascun triennio la giunta regionale, entro sei mesi, trasmette altresì alla commissione consiliare competente una relazione comprendente i seguenti elementi:
a) l'andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie a rischio;
b) il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso per provincia.
4 . La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative dei pescatori e degli ambientalisti relative all'efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti.
5 . Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.
In risposta a questa clausola valutativa è stata presentata una relazione da parte della Giunta, in base alla quale il Settore Analisi della normazione della Regione Toscana ha redatto una nota informativa.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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