Attività

Clausole valutative: L.R. 3 gennaio 2005, n. 7 - Toscana

Gestione delle risorse idriche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Ecologia

Art. 23 Clausola valutativa
1 . A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge, la giunta regionale rende periodicamente conto al consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne.
2 . A tal fine la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione comprendente i seguenti elementi:
a) le finalità e gli stati di realizzazione dei progetti regionali e provinciali, finanziati annualmente dalla giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attuazione, con particolare riferimento alle iniziative a favore della fauna ittica e dell'ambiente;
b) il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilettantistica esistenti;
c) le forme di collaborazione e le convenzioni attivate dalle province con soggetti terzi, e in particolare con le associazioni di pescatori, così come previsto dall'art. 5, comma 3;
d) il numero e l'ammontare delle sanzioni comminate ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per localizzazione territoriale.
3 . Al termine di ciascun triennio la giunta regionale, entro sei mesi, trasmette altresì alla commissione consiliare competente una relazione comprendente i seguenti elementi:
a) l'andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie a rischio;
b) il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso per provincia.
4 . La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative dei pescatori e degli ambientalisti relative all'efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti.
5 . Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

In risposta a questa clausola valutativa è stata presentata una relazione da parte della Giunta, in base alla quale il Settore Analisi della normazione della Regione Toscana ha redatto una nota informativa.