Attività
Clausole valutative: L.R. 25 febbraio 2005, n. 17- Basilicata
Art. 30 - Clausola valutativa:
- Entro il trenta giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione comprendente:
- una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 svolta dagli enti competenti;
- dati relativi alla sospensione e alle revoche dell'autorizzazione disposte ai sensi dell'articolo 15, nonché l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;
- dati dell'elenco regionale delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 10, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente;
- rendicontazione in merito all'istituzione della Commissione di cui all'articolo 19 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali;
- il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche e per attività di turismo rurale;
- il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche e di turismo rurale per i quali è stato necessario effettuare interventi di recupero e/o di restauro;
- dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;
- dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;
- la qualità e quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse.
- Con periodicità triennale la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
- l'emanazione di regolamenti e programmi e la predisposizione della mappa delle ruralità;
- lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge.
- La Giunta Regionale, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Unioncamere della Basilicata e dagli enti competenti è tenuta, altresì, a presentare con cadenza triennale al Consiglio Regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
- mobilità attiva e passiva della popolazione residente nei comuni rurali ed analisi dell'impatto di tale mobilità in seguito all'entrata in vigore della legge;
- andamento periodico del reddito pro-capite della popolazione residente ed analisi delle opportunità di sviluppo economico conseguente all'entrata in vigore della legge;
- analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge, con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei comuni rurali.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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