Attività
Clausole valutative: L.R. 4 marzo 2005, n. 4 - Friuli Venezia Giulia - ABROGATA
Art. 12 Clausola valutativa
1 . L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione del presente capo sono oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.
2 . Gli interventi sono valutati in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI del Friuli Venezia Giulia, così come definito dall'articolo 1, comma 2.
3 . In particolare, la valutazione si incentra sui progetti di sviluppo competitivo e sugli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi, così come definiti dall'articolo 3.
4 . La valutazione annuale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione strategica e operativa.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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