Attività

Clausole valutative: L.R. 8 aprile 2005, n. 7 - Friuli Venezia Giulia - MODIFICATA da L.R. 18/2005, 17/2008 e 6/2016

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro

Art. 7
Clausola valutativa
1. Con cadenza biennale, la Giunta regionale, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:
a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.