Attività
Clausole valutative: L.R. 23 maggio 2005, n. 12 - Friuli Venezia Giulia - ABROGATA
Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario
Art. 8
(Valutazione degli interventi)
1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge e' oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. In particolare, gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7.
3. La valutazione triennale e' presentata alla commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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