Attività

Clausole valutative: L.R. 23 maggio 2005, n. 12 - Friuli Venezia Giulia - ABROGATA

Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario

Art. 8
(Valutazione degli interventi)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge e' oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. In particolare, gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7.
3. La valutazione triennale e' presentata alla commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale.