Attività

Clausole valutative: L.R. 25 luglio 2005, n. 11- Piemonte

"Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta"

Art. 3 - Clausola valutativa:

  1. La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comunica alla Commissione consiliare competente l'avvenuta istituzione di tutti gli organismi previsti dall'accordo allegato all'articolo 1.
  2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente un quadro relativo all'attività svolta dall'Istituto per il settore pubblico e per quello privato e relativo alle condizioni della salute animale nel territorio regionale, con una ricognizione riferita ad un periodo di cinque anni.