Attività
Clausole valutative: L.R. 25 luglio 2005, n. 11- Piemonte
Art. 3 - Clausola valutativa:
- La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comunica alla Commissione consiliare competente l'avvenuta istituzione di tutti gli organismi previsti dall'accordo allegato all'articolo 1.
- Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente un quadro relativo all'attività svolta dall'Istituto per il settore pubblico e per quello privato e relativo alle condizioni della salute animale nel territorio regionale, con una ricognizione riferita ad un periodo di cinque anni.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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