Attività

Clausole valutative: L.R. 9 agosto 2005, n. 18 - Friuli Venezia Giulia - MODIFICATA da L.R. 17/2020

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro

Art. 4
Clausola valutativa

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge e' oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Programma generale (triennale) di cui all'articolo 3.
3. La valutazione annuale e' presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Programma generale (triennale).

  • tra parentesi il testo originale della L.R. 18/2005