Attività

Clausole valutative: L.R. 17 novembre 2005, n. 15 - Piemonte

"Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi"

Art. 7 - Clausola valutativa:

  1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi del settore automobilistico piemontese.
  2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità trimestrale, presenta al Consiglio una relazione nella quale fornisce informazioni riguardo le iniziative indicate nei documenti di cui all'articolo 2, con particolare riferimento ai costi complessivi e alle modalità di attuazione.
  3. Le relazioni successive alla prima contengono altresì le seguenti informazioni:
    1. la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi insediati a seguito dell'acquisizione di una parte del complesso immobiliare denominato "Area di Mirafiori", con particolare riferimento ai piani industriali adottati;
    2. l'utilizzo del complesso immobiliare sito in Collegno denominato "Campo Volo" nel periodo considerato;
    3. le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati in risposta a tali criticità.