Attività

Clausole valutative: L.R. 7 dicembre 2005, n. 66 - Toscana

Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura

Art. 23 Monitoraggio e valutazione
1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura.
2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:
a) tempi e forme delle azioni intraprese per il coordinamento con Stato, Comunità europea e altre regioni;
b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 6 con particolare riferimento a quelli svolti tramite convenzioni con le associazioni di categoria;
c) criteri e procedure adottati per il riconoscimento dei distretti di pesca e acquacoltura, numero dei distretti riconosciuti e descrizione di massima delle iniziative da loro intraprese;
d) misura in cui i potenziali utenti hanno usufruito del rilascio o rinnovo della licenza di pesca e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale;
e) dati relativi alle autorizzazioni rilasciate per la pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro o per la pesca a fini scientifici;
f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo, tipo di infrazione e localizzazione geografica.