Attività
Clausole valutative: L.R. 22 dicembre 2005, n. 30 - Umbria
Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
Art. 24 - Clausola valutativa:
- La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti in tema di servizi socio-educativi per la prima infanzia.
- A tal fine la Giunta regionale presenta ogni tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, ed in particolare:
- il quadro delle attività programmate dai Comuni, la determinazione dei contributi erogati e lo stato di utilizzo degli stessi;
- il quadro dei criteri fissati e delle modalità per la concessione da parte dei Comuni dell'autorizzazione dei nuovi servizi per l'infanzia e per il funzionamento di quelli esistenti;
- l'elenco dei soggetti iscritti ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei registri regionali;
- le informazioni ed i dati statistici prodotti dai comuni e dagli enti gestori dei servizi per la prima infanzia.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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