Attività

Clausole valutative: L.R. 22 dicembre 2005, n. 30 - Umbria

Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Art. 24 - Clausola valutativa:

  1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti in tema di servizi socio-educativi per la prima infanzia.
  2. A tal fine la Giunta regionale presenta ogni tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, ed in particolare:
    1. il quadro delle attività programmate dai Comuni, la determinazione dei contributi erogati e lo stato di utilizzo degli stessi;
    2. il quadro dei criteri fissati e delle modalità per la concessione da parte dei Comuni dell'autorizzazione dei nuovi servizi per l'infanzia e per il funzionamento di quelli esistenti;
    3. l'elenco dei soggetti iscritti ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei registri regionali;
    4. le informazioni ed i dati statistici prodotti dai comuni e dagli enti gestori dei servizi per la prima infanzia.