Attività

Clausole valutative: L.R. 7 febbraio 2006, n. 8 - Piemonte

Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi

Art. 3. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di incremento nell'attività di assistenza tecnico-amministrativa svolta direttamente o attraverso l'assistenza tecnico-amministrativa delle province.
2. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione che provvede ad identificare:
a) le modalità di allocazione delle risorse finanziarie stanziate a favore delle province;
b) lo sviluppo dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa delle province;
c) gli oggetti prevalenti delle richieste di assistenza pervenute e l'identità degli enti che si sono rivolti al servizio di assistenza tecnico-amministrativa;
d) l'individuazione delle difficoltà incontrate dalle province nello svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa;
e) l'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione del servizio gratuito di consulenza regionale;
f) gli oggetti prevalenti dell'attività prestata da tale servizio;
g) l'identità degli enti beneficiari.