Attività

Clausole valutative: L.R. 24 maggio 2006, n. 20 - Piemonte

Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale

Art. 7. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti con l'attuazione del presente intervento normativo in termini di risanamento della situazione patrimoniale e finanziaria di Expo 2000 S.p.a. e presenta al Consiglio regionale, entro un anno dalla sua entrata in vigore e successivamente con cadenza biennale una relazione documentata avente per oggetto:
a) l'illustrazione delle poste di bilancio delle società, di cui agli articoli 2 e 3, nonchè l'entità del ricorso all'indebitamento della società immobiliare e le modalità di suo riassorbimento da parte della società medesima;
b) una ricognizione dello sviluppo dell'attività convegnistica e congressuale riconducibile all'attività di Expo 2000 S.p.a e dei suoi rapporti con i livelli raggiunti da tali attività sul territorio regionale;
c) la definizione delle finalità perseguite dall'esecutivo regionale con l'attività di indirizzo su Finpiemonte S.p.a, di cui all'articolo 4, comma 2.
2. La prima relazione presentata al Consiglio regionale documenta altresì l'entità della ricapitalizzazione della società di cui all'articolo 3 e degli oneri finanziari sopportati dalla Regione per aderire alla ricapitalizzazione medesima.