Attività

Clausole valutative: L.R. 12 giugno 2006, n. 9 - Sardegna

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali

Art. 83
(Monitoraggio e valutazione di attuazione)
1. La Giunta regionale, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della medesima con particolare riferimento:
a) ai trasferimenti di risorse finanziarie in favore degli enti locali disposti dalla Regione, alle intese in corso ai sensi dell'articolo 10, alla valutazione dei costi sostenuti dagli enti locali per la gestione delle funzioni conferite in rapporto alle risorse finanziarie trasferite dalla Regione e dallo Stato per le medesime funzioni;
b) ai trasferimenti di personale, agli inquadramenti operati e agli oneri rimasti a carico della Regione, ai procedimenti in corso, alle intese raggiunte o in fase di discussione ai sensi dell'articolo 11;
c) alle funzioni effettivamente trasferite ed al loro concreto esercizio da parte degli enti locali e al conseguente riordino ed adeguamento delle strutture organizzative regionali;
d) alle funzioni conferite per le quali sono richieste forme di gestione associata e alle iniziative adottate per la loro costituzione; ai casi di esercizio in via sostitutiva da parte della provincia ed ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6;
e) agli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento per le materie conferite, adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;
f) ai casi di esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 9;
g) alle eventuali iniziative legislative adottate o da adottare per adeguare la normativa regionale al processo di conferimento di nuove funzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di assicurare un costante monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di valutarne l'efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema delle autonomie locali è costituito un osservatorio sul conferimento di nuove funzioni agli enti locali, composto dagli Assessori regionali competenti in materia di enti locali, di personale ed organizzazione della Regione, di bilancio e programmazione; esso si avvale del supporto delle strutture degli stessi Assessorati.
3. L'osservatorio assicura altresì il raccordo delle iniziative per l'attuazione della presente legge da parte di tutti gli Assessorati e strutture regionali competenti nonché con la Conferenza permanente Regione - enti locali.