Attività

Clausole valutative: L.R. 16 giugno 2006, n. 21 - Piemonte

Interventi per lo sviluppo economico postolimpico

Art. 4. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, anche attraverso il proprio rappresentante nel Collegio dei fondatori, relaziona al Consiglio regionale circa l'attività della Fondazione e sui risultati della gestione con specifica informativa alla Commissione competente in occasione della presentazione del bilancio di previsione regionale.
2. La relazione di cui al comma 1 fornisce altresì risposta documentata in merito:
a) all'entità delle risorse finanziarie di fonte pubblica trasferite alla Fondazione, di cui all'articolo 2;
b) al grado di coinvolgimento delle comunità territoriali, su cui sono collocati gli impianti conferiti alla fondazione con particolare riferimento a quelli olimpici;
c) alle esigenze di un'eventuale trasformazione della Fondazione in soggetto giuridico di altra natura.