Attività
Clausole valutative: L.R. 20 luglio 2006, n. 16 - Lombardia
Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione
Art. 22 (Attivita` di rendicontazione)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale del l'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo ed i maltrattamenti degli animali d'affezione in Lombardia.
2. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti cui fa carico l'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attivita` di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
b) attraverso quali iniziative si e` svolta l'attivita` di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e
salute dei cittadini e da quali enti e` stata promossa;
c) attraverso quali modalita` e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attivita` di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
d) quale e` stata l'evoluzione dell'attivita` sanzionatoria prevista dalla legge;
e) in che misura il fenomeno del randagismo si e` manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.
Su questa legge è già stata presentata una nota informativa che ne descrive la prima attuazione.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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