Attività

Clausole valutative: L.R. 7 luglio 2006, n. 11 - Friuli Venezia Giulia - ABROGATA

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità

Art. 24 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa l’attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell’anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione contenente, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono i risultati relativi alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia fra le diverse linee di azione, quali eventuali criticità sono emerse e quali risultati si sono ottenuti in relazione agli interventi finanziati;
b) qual è stato l’orientamento organizzativo prevalente dei Comuni per l’attuazione degli interventi di competenza e quale il livello di integrazione con gli altri servizi del territorio;
c) qual è stato l’apporto delle famiglie in forma associata nella promozione e gestione degli interventi previsti dalla legge.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale o di sue articolazioni che ne concludono l’esame.

NOTE
La legge n. 7/2010 ha sostituito una precedente clausola valutativa (si veda sotto).

Art. 24
(Valutazione degli interventi)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge e' oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Gli interventi sono valutati mediante criteri fissati dai regolamenti di cui alla presente legge.
3. La valutazione triennale e' presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento dell'azione regionale in materia di interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.