Attività

Clausole valutative: L.R. 28 settembre 2006, n. 22 - Lombardia - MODIFICATA

Il mercato del lavoro in Lombardia

Art. 33 (Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel promuovere lo sviluppo occupazionale e nel favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

2. A tal fine, su iniziativa dell'assessore con delega in materia di lavoro, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) qual è stata l'evoluzione del mercato del lavoro in Lombardia con riferimento alle tipologie contrattuali utilizzate per l'assunzioni, nonchè all'inserimento lavorativo delle donne, dei lavoratori svantaggiati e delle persone disabili;

b) in che misura e con quali criteri e modalità è stata implementata la rete degli oepratori e sono state distribuite le risorse pubbliche destinate alla loro attività;

c) qual è stato il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti, degli strumenti di politiche attive del lavoro previsti dalla presente legge;

d) quale è il grado di operatività ed interconnessione di sistemi informativi regionali e provinciali, con particolare riferimento a Borsa lavoro Lombardia ed alla sua capacità di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

e) attraverso quali modalità e con quali esiti l'Osservatorio ha svolto le attività di monitoraggio, controllo e analisi dell'efficacia degli interventi previste dall'articolo 6, comma 1.

(*L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.)