Attività
Clausole valutative: L.R 9 ottobre 2006, n. 20 - Campania
Art. 9 (Clausola valutativa)
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio
regionale sullo stato di attuazione della stessa legge.
2. Nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale è tenuta ad effettuare una comunicazione alla commissione
consiliare competente relativamente a:
a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all'articolo 2, comma 4, registrate nel periodo di vigenza
della legge;
b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.
3. La commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazione
di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
9 ottobre 2006
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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