Attività
Clausole valutative: L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 - Abruzzo
Art. 12 (Clausola valutativa)
1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
2. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:
a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare:
1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore;
2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego;
3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento;
4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 3 dell'art. 8.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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