Attività

Clausole valutative: L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 - Abruzzo

Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate

Art. 12 (Clausola valutativa)

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
2. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:
a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare:
1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore;
2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego;
3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento;
4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 3 dell'art. 8.