Attività

Clausole valutative: L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 - Umbria

Legislazione turistica regionale

Art. 106
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.
2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:
a) l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle priorità di cui all'articolo 95, la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 99;
b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dai Comuni sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;
c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni Pro-loco.
3. Ogni due anni, entro il 31 gennaio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:
a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;
b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell'accoglienza e il miglioramento dell'offerta turistica.
4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.