Attività

Clausole valutative: L.R. 14 febbraio 2007, n. 4 - Basilicata

Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale

Art. 20 - Clausola valutativa

1. Gli atti di programmazione di cui ai precedenti artt. 15 e 16 sono sottoposti a procedure di valutazione sistematiche e partecipate.
2. Il Piano Regionale e i Piani Intercomunali definiscono i sistemi di valutazione attinenti ai risultati da raggiungere, all'efficacia delle metodologie adottate, all'impatto sociale delle azioni programmate.
3. All'interno delle procedure di valutazione sono attivati meccanismi sistematici di verifica e controllo della qualità delle prestazioni e dei servizi, aperti alla collaborazione ed alla vigilanza delle forze sociali, ivi compresi appositi strumenti di ascolto dei cittadini utenti.
4. La Giunta Regionale trasmette, con cadenza triennale, al Consiglio Regionale un rapporto di valutazione che illustra:
a. lo stato di attuazione della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, gli obiettivi realizzati e le risultanze emergenti dall'attuazione delle politiche sociali integrate di cui alla presente legge;
b. il quadro del finanziamento del sistema integrato e l'andamento della spesa e degli investimenti in campo sociale;
c. il grado di soddisfacimento dei bisogni sociali e l'ampiezza e qualità delle prestazioni assicurate;
d. il grado di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore e di sviluppo dell'economia sociale;
e. le dinamiche evolutive del quadro delle risorse professionali operanti nella rete regionale integrato;
f. l'impatto di genere delle politiche sociali integrate.