Attività

Clausole valutative: L.R. 21 marzo 2007, n. 7 - Puglia

Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia

Art. 27
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, per il tramite dell'Ufficio garante di genere, relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile
in Puglia, con un'informativa alla Commissione competente.
2. La relazione di cui al comma 1 riferisce in particolare circa:
a) l'attività posta in essere e le iniziative attivate in attuazione della presente legge;
b) i risultati ottenuti dalla Giunta regionale, in termini quantitativi e qualitativi, per la promozione delle politiche di genere;
c) le attività di promozione e informazione promosse e adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi e delle iniziative a favore delle politiche di genere;
d) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati, con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziate.
3. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l'esame
sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con
il Presidente della Commissione consiliare competente.