Attività

Clausole valutative: L.R. 25 maggio 2007, n. 30 - Toscana

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli

Art. 16 - Valutazione dei risultati conseguiti dalla legge

1. La Giunta regionale realizza la valutazione di efficacia attraverso le modalità opportunamente disposte dagli strumenti programmatori di cui agli articoli 14 e 15.
2. La Giunta regionale presenta alle commissioni consiliari competenti per materia, entro il primo semestre di ogni anno:
a) i rapporti di monitoraggio di cui all’articolo 11, relativi all’anno precedente, comprensivi anche degli stanziamenti previsti e dei risultati conseguiti in termini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
b) una relazione a consuntivo sulla realizzazione, nell’anno precedente, dei progetti di cui all’articolo 15;
c) la valutazione di efficacia di cui al comma 1.