Attività
Clausole valutative: L.R. 18 giugno 2007, n. 14 - Piemonte
Art. 11. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio Regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno alle vittime della criminalità mafiosa, alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità, nonché alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.
2. A tal fine, ogni due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) l'entità e le caratteristiche dei singoli interventi realizzati grazie ai contributi regionali e gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali attraverso il contrasto delle attività criminose di tipo mafioso e in termini di educazione alla legalità;
b) l'entità del fondo di rotazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con ripartizione dettagliata dei finanziamenti erogati a fronte di ciascun progetto;
c) le campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse ed attivate;
d) gli interventi di aiuto, assistenza e supporto psicologico attivati, con individuazione dl numero di domande presentate e quantificazione delle risorse impegnate;
e) le misure adottate a sostegno della divulgazione dell'educazione alla legalità nelle scuole, con particolare riferimento alle iniziative finanziate e agli interventi attivati;
f) i corsi formativi di cui all'articolo 9 sostenuti e promossi, su ripartizione provinciale degli stessi;
g) i contenuti dei protocolli d'intesa sottoscritti in base all'articolo 7, comma 1, ed i risultati da essi ottenuti in termini di destinazione, riutilizzo e fruizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno