Attività

Clausole valutative: L.R. 28 maggio 2007, n. 13 - Piemonte

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia

Art. 24 - Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi.
2. A tal fine la Giunta regionale, dopo due anni a partire dal giorno di entrata in vigore della legge, presenta alla commissione consiliare competente una relazione in cui fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che modo è mutato il patrimonio immobiliare esistente avuto riguardo all'applicazione delle norme in materia di rendimento e di certificazione energetica;
b) quali sono i cambiamenti prodotti dall'applicazione delle norme relative alle modalità di esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
c) quali sono i risultati e le eventuali criticità derivanti dall'attività di accertamento e di ispezione;
d) quali sono le criticità emerse in sede di attuazione della legge e le possibili soluzioni;
e) se i corsi di specializzazione svolti abbiano consentito la formazione di un numero di professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e del bollino verde adeguato alle esigenze del mercato;
f) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sugli utenti finali in termini di oneri posti a loro carico e servizi resi;
g) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sul mercato degli impianti solari, fotovoltaici o alimentati da altra fonte rinnovabile;
h) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione.
3. Le successive relazioni avranno cadenza triennale.
4. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.