Attività

Clausole valutative: L.R. 6 agosto 2007, n. 19 - Lombardia - MODIFICATA

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

Art. 33 (Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel favorire il raggiungimento di più alti livelli di istruzione e formazione e nel promuovere l'apprendimento di qualificate competenze.

2. A tal fine, su iniziativa dell'assessore con delega in materia, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisca risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura i percorsi formativi previsti dall'articolo 11 sono stati attivati nelle diverse province ed aree professionali, quali sono gli esiti in termini di iscrizioni, qualifiche e attestazioni rilasciate;

b) con quali modalità, entità, diffusione territoriale e livello di partecipazione sono state realizzate le iniziative di alternanza scuola-lavoro, di passaggio dall'istruzione all'istruzione e formazione professionale e viceversa e di costituzione dei poli formativi; attraverso quali iniziative la Regione ha sostenuto i servizi e le attività di orientamento;

c) come varia negli anni la composizione della rete degli operatori, prevista al capo III, quali sono le modalità di funzionamento del sistema di accreditamento adottato e quali le principali motivazioni di eventuali esclusioni o cancellazioni dall'albo;

d) in che misura è stato implementato il sistema di certificazione delle competenze acquisite, di cui all'articolo 10; quali eccellenze sono emerse sul territorio regionale e quali i criteri individuati nell'erogazione di ulteriori finanziamenti per esse previsti all'articolo 28;

e) in che misura la Regione ha finanziato il sistema educativo disciplinato dalla presente legge, a quali fonti di finanziamento ha fatto ricorso e quali sono le ragioni delle eventuali variazioni nel tempo della spesa sostenuta.

3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le risultanze delle attività del valutatore indipendente previste all'articolo 27.

4. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

(*L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. u) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.)