Attività
Clausole valutative: L.R. 23 maggio 2007, n. 12 - Friuli Venezia Giulia - ABROGATA da L.R. 5/2012
Art. 20 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione e alla realizzazione delle politiche giovanili. A tal fine, la Giunta presenta al Consiglio una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono le modalita' e gli strumenti posti in essere per garantire l'apporto di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione degli interventi e in che misura le proposte avanzate hanno contribuito alla stesura del Piano triennale per le politiche giovanili;
b) quali sono le concrete modalita' di funzionamento degli strumenti di partecipazione previsti al Capo III, quali difficolta' sono emerse nel corso della loro attuazione e quale la misura dell'adesione dei giovani;
c) come avviene il processo di selezione dei progetti previsti all'articolo 15, qual e' la distribuzione delle risorse per tipo di iniziativa e categoria di beneficiari, e quali esiti sono raggiunti attraverso la loro realizzazione;
d) attraverso quali azioni e con quali risultati la Giunta regionale favorisce la diffusione dei centri di aggregazione giovanile, l'uso della Carta Giovani e la messa in rete degli Informagiovani;
e) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori e dei giovani riguardo l'efficacia degli interventi attuati e quali i cambiamenti rilevati nell'atteggiamento dei giovani verso le istituzioni.
2. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attivita' di controllo e valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Tali documenti costituiscono riferimento per l'aggiornamento del Piano triennale per le politiche giovanili.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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