Attività

Clausole valutative: L.R. 3 ottobre 2007, n. 28 - Umbria

Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare

Art. 7
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza annuale entro il 30 novembre, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge evidenziando i risultati da essa ottenuti nell'ambito del sostegno e della qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta una relazione fornendo in particolare le seguenti informazioni:
a) in che modo e con il coinvolgimento di quali soggetti si è realizzata l'attività di informazione e assistenza rivolta a sostenere le persone singole e le famiglie;
b) la qualità percepita della formazione erogata da parte dei soggetti che hanno frequentato i corsi formativi ed i risultati ottenuti sul fronte della selezione dei soggetti formati;
c) in che misura le persone singole e le famiglie ritengono accresciuta la qualità della prestazione lavorativa a seguito della partecipazione ai corsi formativi del personale addetto all'attività di assistenza familiare domiciliare.
3. La Giunta regionale per le finalità di cui al comma 1, attiva processi di monitoraggio e verifica avvalendosi dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'art. 37 della l.r. 3/1997.