Attività
Clausole valutative: L.R. 12 novembre 2007, n. 20 - Basilicata
Art. 8 - Clausola valutativa
1. La Giunta regionale presenta, entro il 30 aprile all'anno successivo a quello di riferimento, apposita relazione al Consiglio regionale sugli esiti dei provvedimenti intrapresi al fine della valutazione dell'efficacia e dell'attuazione della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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