Attività

Clausole valutative: L.R. 12 novembre 2007, n. 20 - Basilicata

Interventi in favore di soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento

Art. 8 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta, entro il 30 aprile all'anno successivo a quello di riferimento, apposita relazione al Consiglio regionale sugli esiti dei provvedimenti intrapresi al fine della valutazione dell'efficacia e dell'attuazione della presente legge.