Attività

Clausole valutative: L. P. 12 dicembre 2007, n. 22 - Provincia Autonoma di Trento - MODIFICATA da L.P. 28 marzo 2013, n. 5

Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento

Art. 8 - Valutazione sull'attuazione della legge

1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 6, la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione con indicazioni documentate sui seguenti argomenti:
a) entità della domanda e dell'offerta di interventi assistenziali a favore dei soggetti indicati negli articoli 2, 3 e 4, al momento dell'entrata in vigore di questa legge e al momento della presentazione delle relazioni, anche in maniera distinta per i diversi ambiti territoriali;
b) tempi di attesa;
c) interventi realizzati dalle strutture convenzionate, da quelle non convenzionate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e da quelle pubbliche, e analisi dei loro costi;
d) modalità di partecipazione economica degli assistiti;
e) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.

Nel 2010 la Giunta provinciale di Trento ha trasmesso al Consiglio provinciale una relazione sullo stato d'attuazione della legge.