Attività
Clausole valutative: L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 - Piemonte - MODIFICATA da L.R. 5 dicembre 2016, n. 25
Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa
Art. 34. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.
2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine all'istituzione della Conferenza regionale di cui all'articolo 26 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
3. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'attività di monitoraggio svolta dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta entro il 1° marzo di ogni anno alla Commissione consiliare competente, una relazione che, anche sulla base della interrelazione con le altre politiche regionali indicate all'articolo 29, comma 1, contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti:
a) promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuative previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
b) azioni concernenti il profilo dell'assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali;
c) entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell'infanzia;
d) numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio;
e) entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi;
f) interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all'articolo 19.
4. Per gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse ad essi trasferiti con il piano triennale di cui all'articolo 27.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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