Attività

Clausole valutative: L.R. 20 febbraio 2008, n. 9 - Toscana

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori

Art. 11
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale
una relazione che illustra:
a) lo stato di attuazione delle iniziative di cui all'artico 6, comma 4;
b) i contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 7;
c) le iniziative di informazione, educazione e formazione, di cui all'articolo 10;
d) i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 7, con particolare riferimento ad eventuali revoche di finanziamenti ai sensi dell'articolo 8.

Sulla base delle informazioni contenute nella prima relazione inviata dalla Giunta, è stata elaborata una nota informativa.