Attività

Clausole valutative: L.R. 21 febbraio 2008, n. 10 - Toscana

Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana).

Art. 10 - Clausola valutativa
1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione della legge in cui sono indicati in particolare:
a) l’elenco delle strade istituite e la composizione dei relativi comitati di gestione;
b) le risorse stanziate ed impegnate distinte per tipologia di intervento;
c) le attività realizzate dai comitati di gestione;
d) gli eventuali casi di revoca dei contributi.

Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18, art. 5.

In precedenza l'articolo aveva la seguente formulazione.

Art. 10
Monitoraggio e valutazione
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in merito all'utilizzo delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 5 nell'anno precedente, con particolare riferimento a:
a) l'elenco delle strade istituite ai sensi della presente legge e la composizione dei relativi comitati di gestione;
b) la specificazione dei casi di revoca dei contributi.