Attività
Clausole valutative: L.R. 21 febbraio 2008, n. 10 - Toscana
Art. 10 - Clausola valutativa
1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione della legge in cui sono indicati in particolare:
a) l’elenco delle strade istituite e la composizione dei relativi comitati di gestione;
b) le risorse stanziate ed impegnate distinte per tipologia di intervento;
c) le attività realizzate dai comitati di gestione;
d) gli eventuali casi di revoca dei contributi.
Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18, art. 5.
In precedenza l'articolo aveva la seguente formulazione.
Art. 10
Monitoraggio e valutazione
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in merito all'utilizzo delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 5 nell'anno precedente, con particolare riferimento a:
a) l'elenco delle strade istituite ai sensi della presente legge e la composizione dei relativi comitati di gestione;
b) la specificazione dei casi di revoca dei contributi.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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