Attività

Clausole valutative: L.R. 29 aprile 2008, n. 8 - Marche

Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale

Art. 9 (Clausola valutativa)
1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza almeno biennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno del commercio equo e solidale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) le iniziative attivate dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d);
b) la tipologia e l'entità dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonché l'indicazione dei soggetti beneficiari;
c) in che misura i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, hanno inciso sullo sviluppo della rete del commercio equo e solidale nel territorio marchigiano;
d) qual è stato l'andamento del mercato dei prodotti del commercio equo e solidale sotto l'aspetto temporale, anche in relazione alla differente tipologia dell'offerta;
e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.