Attività

Clausole valutative: L.R. 7 maggio 2008, n. 7 - Umbria

Istituzione nelle Aziende Unita Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di Assistenza Odontoiatrica Protesica ed Ortesica

Art. 8 - Clausola valutativa

1. A partire dal primo anno dal'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti dall'attività di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica in Umbria.

2. A tal fine la relazione deve evidenziare i seguenti aspetti:
a) in quanti distretti sanitari è stato attivato il Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica e in quali distretti è stato attivato più di un gabinetto odontoiatrico;
b) quante strutture odontoiatriche private accreditate hanno stipulato specifici contratti con l'Azienda USL;
c) quali sono state le modalità da parte delle strutture odontoiatriche private, di cui alla lettera b), per garantire all'utenza il rispetto della parità di trattamento e di accesso;
d) il tempo medio di attesa per ogni prestazione effettuata dal sevizio pubblico e dalle strutture private di cui alla lettera b);
e) entità e tipologia delle prestazioni rese dal servizio pubblico e dalle strutture private di cui alla lettera b);
f) se e in che misura il contenimento dei costi delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica, ha contribuito a regolare e calmierare i prezzi di mercato.