Attività

Clausole valutative: L.R. 10 luglio 2008 n. 12 - Umbria

Norme per i centri storici

Art. 29 (Clausola valutativa)

1. Alla scadenza del secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della stessa rispetto al conseguimento degli obiettivi posti dagli articoli 1 e 3.

2. La relazione di cui al comma 1 dovrà anche contenere:
a) l'elenco dei Comuni che hanno redatto il quadro strategico di valorizzazione specificando lo stato di attuazione dello stesso anche in riferimento alle risorse economiche e finanziarie previste ed erogate;
b) l'indicazione delle criticità incontrate da parte dei Comuni nella fase di redazione ed attuazione del quadro strategico di valorizzazione;
c) gli eventuali ambiti di rivitalizzazione prioritaria delimitati dai Comuni e gli interventi realizzati al loro interno specificando le quantità edificatorie premiali riconosciute ai privati.

3. Alla scadenza del quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che evidenzi gli effetti prodotti dalla legge con riferimento ai seguenti aspetti:
a) incremento della popolazione residente;
b) apertura e stabilizzazione di nuove attività commerciali, artigianali turistico-ricettive con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato;
c) andamento dei flussi turistici;
d) il livello di sicurezza raggiunto negli spazi pubblici o aperti al pubblico ponendo in evidenza l'andamento statistico dei reati.

La relazione altresì porrà in evidenza le criticità eventualmente emerse in fase di attuazione dei programmi, azioni ed interventi, in relazione agli obiettivi programmati e agli obiettivi raggiunti, quali le possibili cause di scostamento, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore coinvolti, dai consumatori e dai cittadini circa l'efficacia delle risposte offerte ai loro bisogni.