Attività
Clausole valutative: L.R. 14 Luglio 2008, n. 10 - Lazio
Art. 22 - (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in particolare:
a) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici;
b) le attività svolte dalla Consulta regionale di cui all'articolo 23 e dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 26 nonché lo stato dei fenomeni di discriminazione e di sfruttamento di cittadini stranieri immigrati;
c) il livello di accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi pubblici;
d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio regionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno