Attività

Clausole valutative: L.R. 14 Luglio 2008, n. 10 - Lazio

Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati

Art. 22 - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in particolare:
a) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici;
b) le attività svolte dalla Consulta regionale di cui all'articolo 23 e dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 26 nonché lo stato dei fenomeni di discriminazione e di sfruttamento di cittadini stranieri immigrati;
c) il livello di accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi pubblici;
d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio regionale.